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perdita assegno divorzile

divorzio: se l’ex coniuge convive con un’altra persona perde per sempre gli alimenti.

Perdita definiva degli alimenti per chi si rifà una “famiglia di fatto” (cd. convivenza more uxorio).

Ormai da qualche anno la giurisprudenza concorda nel ritenere che se il coniuge divorziato beneficiario dell’assegno cd. “alimentare”, instaura una convivenza che abbia i caratteri di una “famiglia di fatto” (stabilità, solidarietà, condivisione di valori e obiettivi comuni etc.), allora perde il diritto all’assegno divorzile.

Nel recente passato, tuttavia, vi è stata qualche incertezza sulla possibilità del ripristino dell’assegno divorzile in caso di interruzione della convivenza. Le ultime pronunce della Corte di Cassazione (sentenza n. 6855/2015) sembrano però aver fatto definitiva chiarezza, precisando che chi si rifà una famiglia, anche se solo “di fatto”, deve accettare il rischio di tutte le possibili conseguenze.

Tale principio risulta esser stato accolto dalla giurisprudenza di merito e, a titolo esemplificativo, si segnala un provvedimento del Tribunale di Foggia (ordinanza del 19 settembre 2016, sez. I civile) con il quale è stato revocato l’assegno divorzile all’ex marito, nonostante la sua nuova famiglia di fatto fosse durata poco tempo. Infatti, il Tribunale, richiamando la citata sentenza della Cassazione, ha ricordato che è sufficiente accertare che vi sia stata una relazione stabile, anche se poi cessata. In questo caso, le prove validamente addotte dall’ex moglie per dimostrare che l’ex marito si era rifatto una famiglia, sono state alcune dichiarazioni rilasciate da vari testimoni della nuova unione e i certificati di residenza che dimostravano la coabitazione con altra donna.

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