Non tutti sanno che la Polizia Giudiziaria, prima di sottoporre l’interessato all’alcoltest, lo deve avvisare, a pena di nullità dell’accertamento, della facoltà di farsi assistere da un difensore.
La nullità dell’accertamento con etilometro può essere invocata, come di recente stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (29/01/2015, n. 5396), fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado.
L’argomento più dibattuto riguarda la “forma” dell’avviso. A tal proposito, l’art. 114 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, non prevede alcuna formalità e, pertanto, come ravvisato dalla giurisprudenza (da ultimo Cass. Pen. n. 9173/2013), risulta astrattamente sufficiente anche un mero avviso orale.
Tuttavia, per condivisibili ragioni di certezza e trasparenza, il Ministero dell’Interno ha diramato una circolare (n. 300/A/1/42175/109/42 del 29.12.2015) in cui ha precisato che “prima di procedere alle richiamate forme di controllo sul conducente (etilometro, ndr), deve essere redatto uno specifico e circostanziato avviso scritto alla persona nei confronti della quale vengono svolte indagini” . Per questo motivo, molti organi accertatori risultano aver adottato un verbale prestampato in cui è dedicata un’apposita sezione riguardante detto avviso, da compilare sul momento a seconda della volontà o meno dell’interessato di farsi assistere.
Malgrado ciò, si segnalano pronunce della giurisprudenza di merito (App. Trieste Sez. I, 19/03/2011) che hanno ritenuto irrilevante il mancato rispetto delle formalità prescritte dalla richiamata circolare, trattandosi di una direttiva amministrativa priva di efficacia normativamente vincolante, la cui inosservanza non comporta alcuna nullità.
A parere di chi scrive, tuttavia, qualora negli atti relativi all’alcoltest non si rilevi alcuna evidenza relativa all’avviso circa la facoltà di farsi assistere da un difensore e l’interessato riferisca di non esser stato avvertito dalla Polizia Giudiziaria, si ritiene che la nullità in questione possa essere efficacemente invocata. Invero, la mancata annotazione agli atti di detto avviso, così come il mancato utilizzo del modello di verbale sopra indicato, possono rappresentare elementi probatori in grado di sollevare un fondato dubbio circa l’avvenuta ottemperanza a tale obbligo di legge.
Occorre però tener conto che qualora il Pubblico Ministero titolare dell’azione penale per il reato di cui all’art. 186 cds, a fronte di siffatta eccezione difensiva, interpelli gli agenti accertatori e costoro ricordino di aver avvisato oralmente l’interessato della predetta facoltà, è possibile, se non altamente probabile, che il giudice chiamato a decidere sull’invocata nullità sia propenso a ritenere più attendibile la versione dei fatti fornita dalla Polizia Giudiziaria, soprattutto in mancanza di terzi testimoni. Pertanto, occorrerà attentamente valutare tutte le circostanze del caso e, ove possibile, fornire al giudice concreti elementi dai quali poter desumere la mancanza dell’avviso in discussione
Norme di riferimento: art. 114 disp.att. c.p.p., art. 354 c.p.p., art. 356 c.p.p.