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reato sostanze dopanti

doping: reato acquistare sostanze dopanti anche per fini meramente edonistici

Doping: anche il bisogno “edonistico” di incrementare la propria massa muscolare, acquistando sostanze dopanti (anabolizzanti et similia), è reato.

Lo ha stabilito la II Sezione della Suprema Corte di Cassazione che con la pronuncia, 15680/2016 si è discostata da precedenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. 843/2013 Rv. 254188; Cass. 28410 del 2013.), osservando che chi acquista anabolizzanti (salvo vi sia una ricetta medica per ragioni terapeutiche) può soddisfare quel bisogno “edonistico” di incrementare la massa muscolare (id est, profitto), che diversamente non avrebbe potuto conseguire  ove si fosse fatto ricorso al “circuito” legale. Queste le circostanze che hanno portato la Cassazione a rilevare il reato di ricettazione:

  1. l’imputato ha voluto e si è rappresentato che dall’acquisto di sostanze dopanti, avrebbe tratto “un profitto”;
  2. “il profitto”, va individuato nella ricezione di beni (sostanze dopanti) che prima l’imputato non aveva e che non poteva acquistare in modo legale, beni che, avendo un valore economico, ha incrementato il suo “patrimonio” potendo trarre da essi un vantaggio;
  3. il “movente” per cui decise di ricettare quei beni, ossia “per soli fini edonistici” avendoli utilizzati per incrementare la massa muscolare, è irrilevante ai fini della configurabilità del reato, potendo essere preso in esame solo ai fini del trattamento sanzionatorio ex  133 c.p. , comma 2, n. 1.

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norme di riferimento: art. 648 c.p.

 

 

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